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La sentenza della Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 08.06.2011 n° 12489 conferma orientamento in tema di rapporto tra il licenziamento del lavoratore subordinato ed il ricorso alle agenzie investigative da parte del datore di lavoro.

In particolare il ricorso a un agenzia investigativa è giustificato non solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti o reati siano in corso di esecuzione (cfr. Cass. n. 3590 del 14 febbraio 2011; Cass. n. 18821 del 9 luglio 2008; Cass. n. 9167 del 7 giugno 2003 ed altre conformi).

l'art. 2 della legge 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori) parla di Guardie Giurate e non di Agenzie di Invesigazione; l'interpretazione estensiva della norma, sulla base del pronunciamento della Cassazione Civile ci permette di dire che l'azienda ha diritto e titolo a procedere ad accertamenti tecnici nei confronti del dipendente quando non abbia per oggetto l’inadempimento dell’obbligazione lavorativa, bensì le condotte poste in essere dal lavoratore, di carattere,civile, fiscale  o penale, che in ogni modo esulano dal contenuto della prestazione di lavoro.

L'azienda può ricorre a Guardie Giurate, agenzie investigative ma anche a Esperti di Computer Forensics per verificare e accertare illeciti o reati avvenuti ad opera dei suoi dipendenti.

 

Studio Fiorenzi P.IVA 06170660481 - Perizie Informatiche Forensi e Consulenze Tecniche a valore Legale e Giudiziario in Tribunale

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